STATUTO

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita tra i Signori Naccarella Lorenzo, Bartolucci Enzo, Angeloni Enio, Castellano Angela, Ravenna Giulio, Vanzaghi Rinaldo e Zarà Walter una Associazione denominata “A.I.T.P.”.

Art. 2. SEDE

L’Associazione ha Sede dove ha sede la Segreteria dell’Associazione, quindi dove si trova la segretaria/o. È possibile il cambiamento della Sede dell’Associazione per elezione di una nuova segretaria/o.

Art. 3. DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2099.

Con delibera dell’Assemblea , è possibile prorogare la durata o deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione.

Art. 4. SCOPO

L’Associazione, non avente finalità di lucro, ha per scopo la valorizzazione del Tecnico di Posturometria e/o Posturologia in tutti i suoi aspetti.

L’Associazione nel promuovere l’aggiornamento culturale dei suoi Associati nel campo delle scienze posturologiche potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività:

  1. Organizzare convegni, seminari, tavole rotonde e corsi di aggiornamento;
  2. Costituire Commissioni ad hoc per l’organizzazione di congressi, convegni scientifici, conferimento di borse di studio e/o premi, pubblicazione scientifiche e tecniche;
  3. Curare pubblicazioni di o per periodici specializzati;
  4. Procurare e gestire l’interazione con Organi Governativi e Amministrativi dello Stato, con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali del settore in genere;
  5. Organizzare ed assicurare la presenza dell’Associazione nelle manifestazioni Nazionali ed Internazionali;
  6. Promuovere, ricevere e gestire elargizioni per conto di Enti, Ditte e Privati;
  7. Definire i parametri professionali e qualitativi del tecnico di posturometria validi ai soli fini interni.
  8. Predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della L. 4/2013 – Sportello del Consumatore.

Art. 5. PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. Dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  3. Da donazioni, legati, lasciti.

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. dei versamenti delle quote associative;
  2. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  3. del ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dell’Associazione;
  4. dei beni o contributi che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.

Art. 6. SOCI

Art. 6a.

L’Associazione è costituita da Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito con atto notorio l’Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti gli iscritti che sono in regola con la quota associativa e che abbiano completato il percorso formativo di Tecnico di Posturometria Universitario o equivalente, riconosciuto con percorso formativo CRISAF, salvo quanto riportato nell’art. 6b.

Sono Soci Sostenitori coloro che pur non avendo i requisiti dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari, decidono di aderire all’Associazione, di condividerne le finalità e sostenerle, pur non avendo diritto al voto e utilizzo di Marchi o rappresentanza verso terzi.

Sono Soci Onorari coloro che sono stati insigniti del titolo dalla Assemblea Nazionale.

Solamente i Soci Fondatori e i Soci Ordinari possono ricoprire cariche sociali, far parte della Commissione di Lavoro del Consiglio Direttivo, nonché usare il marchio A.I.T.P..

Art. 6b

L’ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato completa in ogni sua parte. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative ed i contributi sono intrasmissibili – ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte – e non rivalutabili.

Art. 7. ORGANI

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice-Presidente;
  5. il Tesoriere;
  6. il Segretario;
  7. L’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa in materia.
  8. il Collegio dei Probiviri;
  9. il Segretario Tecnico-Scientifico e Culturale

Art. 8. ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% dei Soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera contenente l’Ordine del Giorno, spedita anche a mezzo fax, R/R o e-mail, a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di Assemblea Straordinaria o Urgente si riduce a otto giorni.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea.

Sono di competenza dell’Assemblea:

  1. l’approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
  2. l’approvazione del Bilancio Annuale Preventivo e Consuntivo;
  3. la nomina del Presidente;
  4. la nomina del Consiglio Direttivo;
  5. la nomina del Revisore dei Conti,se previsto dalla normativa in materia;
  6. la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
  7. la nomina del Segretario Tecnico-Scientifico e Culturale
  8. qualsiasi Delibera attinente l’Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
  9. le modifiche dello Statuto;
  10. lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente da parte dell’Assemblea.

Hanno analogo diritto di voto in Assemblea, secondo il principio del voto singolo, i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, avente analogo diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 75% del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei votanti; in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti in Assemblea in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’Ordine del Giorno.

Per le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci.

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle delibere dell’Assemblea dei Soci.

Art. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile tra tre e dieci eletti fra i Soci Fondatori e i Soci Ordinari. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi con il medesimo incarico.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente con avviso contenente l’Ordine del Giorno spedito, anche tramite fax, e-mail almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio inoltre è convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere, il Vice-Presidente, il Segretario, il Segretario Tecnico-Scientifico e Culturale e, ove vi abbia già provveduto l’Assemblea, nomina il Presidente.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il Bilancio Consuntivo e Preventivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

È competenza del Consiglio Direttivo attuare modifiche al Regolamento Interno.

Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative minime da versare annualmente dai Soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Non sono previste deleghe per l’attività di Consigliere e viene a decadere il mandato in caso di due assenze consecutive non giustificate.

Art. 10. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Al Presidente ed al Vice-Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice-Presidente.

Verifica il rispetto del protocollo disciplinare riconosciuto dall’Associazione, condotto dai tecnici di posturometria qualificati, rispettosi del Profilo Professionale e Codice Deontologico e in possesso di Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013, autocertificato dal Socio stesso al momento dell’iscrizione.

Art. 11. TESORIERE

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea.

Art. 12. SEGRETARIO

Il Segretario cura l’esecuzione delle Delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art. 13. L’ORGANO DI REVISIONE

Nei casi in cui l’Organo di Controllo sia obbligatorio ai sensi della normativa in materia, o qualora venga istituito su base volontaria, sarà eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra i soci.

Art. 14. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea dei Soci e tra i Soci Ordinari e Fondatori stessi. I membri del Collegio restano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Il Collegio ha facoltà di riunirsi su richiesta e/o segnalazione motivata e circostanziata di uno o più Soci presentati al Consiglio Direttivo ogni volta che sorge la necessità di decidere su problemi che coinvolgono l’operato ed il comportamento di uno o più Soci.

In particolare, risolve le controversie fra gli Associati per motivi attinenti l’attività sociale e/o i rapporti fra gli Associati stessi.

Art. 14a. Tipi di Procedimento

  1. I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:
  2. procedimento disciplinare;
  3. conciliazione di controversie interne;
  4. interpretazione dello Statuto;
  5. accertamento dei requisiti degli Associati e delle cause d’incompatibilità;
  6. parere propositivo in merito allo di scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
  7. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d’impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
  8. Gli organi associativi e i singoli Associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell’Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.
  9. La data di arrivo al protocollo dell’Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. 14b. Procedimento disciplinare: decisione

  1. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d’invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
  2. censura;
  3. sospensione dallo status di Associato fino a un massimo di 12 mesi;
  4. proposta di espulsione all’Assemblea generale.
  5. La proposta di espulsione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.
  6. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all’osservanza delle regole, l’accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice Deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  7. la violazione non ha causato danni all’AITP, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
  8. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
  9. questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.
  10. L’accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell’Associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.
  11. La decisione presa verrà comunicata nelle 24 per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diverrà esecutiva dal momento di ricezione della stessa.

Art. 15. UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non sia per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati in fondi che ne mantengono la sostanza e la possibile liquidità per ogni evento che il Consiglio Direttivo decide di volta del suo impiego .

Art. 16. RECESSO

L’Associato può in qualunque momento recedere dall’Associazione. Il recesso dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed avrà effetto dopo trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione. I Soci dimissionari per cessata attività hanno la possibilità di acquisire il titolo di Socio Onorario avendo la facoltà di partecipare alla vita dell’Associazione, senza avere diritto di voto o ricoprire cariche sociali. Il Socio Onorario è inoltre esentato dalle quote sociali ordinarie e straordinarie. In ogni caso, anche dopo l’avvenuto recesso, il Socio sarà ritenuto responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’Associazione e/o degli altri Soci.

Art. 17. ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo, al momento del verificarsi delle condizioni, delibera la esclusione dell’Associato che abbia perduto i requisiti per la permanenza nell’Associazione, che si sia reso inadempiente verso l’Associazione stessa o che comunque abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza dello Statuto o delle Deliberazioni degli Organi Sociali.

L’esclusione del Socio può essere deliberata anche per i seguenti motivi:

  1. per mancato versamento della quota associativa entro la data di scadenza stabilita dall’Associazione (31 Dicembre dell’anno in corso);
  2. per cessazione dello svolgimento dell’attività nel campo della tecnica posturometrica/posturologica;
  3. per indegnità deliberata dall’Assemblea.
  4. per provvedimento disciplinare approvato dal Collegio dei Probiviri.

Contro la deliberazione di esclusione dall’Associazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 18. PERDITA DI QUALITA’ DI SOCIO

I Soci dimissionari o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione per cessazione dello svolgimento dell’attività, non possono chiedere la restituzione delle quote associative versate nell’anno in cui hanno perso la qualità di Soci né quella degli anni precedenti. I medesimi non potranno neppure pretendere la restituzione del materiale culturale da loro inviato all’Associazione, sia esso costituito da videocassette, file, CD, diapositive, riviste, libri, relazioni, studi e qualsivoglia altra documentazione, che rimarrà pertanto acquisita negli archivi dell’Associazione.

Il Socio dimissionario o escluso dovrà restituire l’attestato di appartenenza all’Associazione stessa.

Art. 19. SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra Organizzazione, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’articolo 6-comma 190- della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20. GRATUITA’ DEL MANDATO

Tutte le cariche rivestite dagli Associati negli Organi Sociali sono rese a titolo gratuito, salvo rimborso spese deliberato di volta in volta da Consiglio Direttivo.

Art. 21. MARCHIO A.I.T.P.

Il marchio “A.I.T.P.”, regolarmente depositato, potrà essere usato esclusivamente dagli aderenti all’Associazione in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. È altresì vietato la spendita del marchio A.I.T.P. al Socio dimissionario, escluso o che comunque abbia cessato la propria attività.

Art. 22. REGOLAMENTO INTERNO

Sarà creato un regolamento interno stabilito dal Consiglio Direttivo.

APPENDICE

Registrazione verbale modifica statutaria associazione A.I.T.P. : ricevuta di registrazione [entrate|agedp-co|registro ufficiale|4370|13-01-2023] [246331781|238523717]